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il richiamo

Il sindaco di Fondi sugli incendi: “Non solo mezzi per lo spegnimento ma uomini per il controllo delle aree percorse dal fuoco”

Il primo cittadino Beniamino Maschietto interviene di fronte ai roghi per stanno martoriando le colline pontine con rischi per case, siti naturalistici e soccorritori

FONDI  –  Impedire il pascolo nelle aree percorse dal fuoco, come quelle evidenziate in questa immagine satellitare, aggiornando costantemente la mappatura delle stesse. Lo prevede la legge e lo chiede il sindaco di Fondi che è tornato sull’emergenza incendi dopo il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica riunito dalla prefetta Vittoria Ciaramella. “Non solo mezzi per lo spegnimento ma soprattutto più controlli sulle aree percorse dal fuoco», dichiara Maschietto ricordando  che è possibile un riscontro in tempo reale delle zone in cui è vietato il pascolo perché sono state incendiate. «Io stesso ho provato a inserire sul sistema le maschere corrispondenti agli ultimi dieci anni. Ebbene, il risultato è che il pascolo è vietato in buona parte del territorio come dimostra questo fermo immagine».

«Paradossalmente – spiega – lo strumento più potente che abbiamo per contrastare il fenomeno degli incendi boschivi è l’aggiornamento delle aree percorse dal fuoco. Un mero adempimento burocratico che ha però un valore importantissimo perché fornisce lo strumento fondamentale per sanzionare, per dieci anni, episodi di pascolo in aree in cui non è consentito e di sequestrare i capi sorpresi in quelle aree. Il problema di Fondi  – sottolinea ancora Maschietto – è lo stesso di centinaia di altri comuni italiani con colline e aree boschive: per arrestare il fenomeno abbiamo bisogno di controlli specifici, mirati e frequenti nel corso dell’intero anno. Nonostante l’enorme sforzo dei vigili del fuoco di Latina, che hanno intensificato le attività in essere, delle forze di protezione civile, dei Falchi di Pronto Intervento e dei guardiaparco, ai quali va il mio più sentito ringraziamento, purtroppo il fenomeno non accenna ad arrestarsi. Droni, telecamere e persino l’improbabile pattugliamento delle colline sono del tutto inefficaci senza la programmazione di un controllo delle aree percorse dal fuoco 365 giorni l’anno. Non bisogna togliere dalle mani dei piromani l’accendino o l’innesco ma eliminare definitivamente lo scopo di tale azione criminale. La gravità di quanto accaduto nei giorni scorsi è inaudita: le fiamme non solo hanno distrutto le nostre verdi colline, ma hanno anche lambito le case, l’antica via Appia e, soprattutto, l’area di decollo e rifornimento dei mezzi dedicati allo spegnimento. Ciò che come sindaco chiedo, dunque, non sono più risorse per spegnere gli incendi ma più uomini e mezzi per controllare, a posteriori, le aree percorse dal fuoco sulla base di un documento che l’Ente redige ogni anno e inoltra agli organi preposti. La nostra città, inoltre, è all’avanguardia su questo fronte. Sul SIT, il sistema informativo territoriale di cui è dotato il Comune di Fondi, aggiornato ogni anno dall’ufficio urbanistica coordinato dall’assessore Claudio Spagnardi e dal dirigente Bonaventura Pianese, è possibile verificare in tempo reale quali sono le zone in cui è vietato il pascolo.»

La norma di cui si parla : l’articolo 10 della legge quadro sugli incendi boschivi n.353 del 2000 e stabilisce che le aree percorse dal fuoco non possono avere, per almeno 15 anni, destinazione diversa da quella preesistente all’incendio. Il problema è che va fatta rispettare.

L’art. 10  della legge quadro in materia di incendi boschivi n.353 del 21 novembre 2000 (aggiornata) che stabilisce divieti, prescrizioni e sanzioni, recita:

Divieti, prescrizioni e sanzioni
1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l’incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell’Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.

1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. ((I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell’ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacità tecniche))
. Il catasto è aggiornato annualmente. L’elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all’albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a euro 45 e non superiore a euro 90 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 300e non superiore a euro 600. Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo di cui al presente comma è sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale il medesimo è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all’articolo 423-bis, primo comma, del codice penale.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l’articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell’opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio. Nelle medesime aree sono, altresì obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), ((l’inottemperanza ai quali))
può determinare, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a ((euro 5.000 e non superiore a euro 50.000))
. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all’articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell’autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l’ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

 

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