NORMA – Ha riportato fratture al volto e una prognosi di 30 giorni l’uomo, un sessantenne che nelle primissime ore di sabato, rincasando a Norma ha chiesto a due ragazzi che si erano appartati in auto in una zona non isolata e senza preoccuparsi del contesto in cui si scambiavano appassionate effusioni, di spostarsi. La reazione è stata brutale: un ventenne è sceso dall’auto e lo ha picchiato prendendolo a calci anche mentre era a terra. L’aggressore è stato poi identificato e denunciato dai carabinieri, ma il sindaco Andrea Dell’Omo, ha deciso di emettere un’ordinanza che ha l’intento di vietare la somministrazione di alcolici e superalcolici dopo una certa ora.
“Dopo il gravissimo episodio di sabato mattina ho evitato di commentare e soprattutto prendere provvedimenti a caldo, dettati dalla rabbia per l’accaduto, che potessero andare in contrasto con la normativa nazionale. Nella giornata di ieri ho rappresentato il problema agli organi competenti, chiedendo la presenza, sul territorio comunale, di maggiori forze dell’ordine, ma oltre a questo ho deciso di firmare un’ordinanza con l’intento di ridurre la somministrazione di alcolici su area pubblica”, scrive in una nota il primo cittadino del centro lepino.
L’ORDINANZA – Nello specifico é fatto divieto assoluto su tutto il territorio comunale:
1. Per tutti gli esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub, pasticcerie ed affini);- attività artigianali con consumazione sul posto (bar, pizzerie, paninoteche, gelaterie, Kebab ed affini); è vietata la vendita e somministrazione di alcolici e superalcolici su area pubblica dopo le ore 01.30;
2. Il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, tutti i giorni dalle 22.00 alle 06.00 del giorno successivo, presso gli esercizi di vicinato, presso le attività di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, nonché attraverso distributori automatici;
3. E’ consentita la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, fino alle 01,30, esclusivamente per il consumo all’aperto al tavolo, da contenitori esclusivamente in materiale non frangibile e riciclabile. Sono da considerare in deroga al presente punto, i Ristoranti qualora adottino una sorveglianza dedicata;
4. Per quanto concerne il divieto assoluto di vendita di bevande alcoliche ai minori si applicano le sanzioni previste dall’art. 689 del c.p. e ss.mm.ii e la L. n.125 del 30.03.2001;
5. L’obbligo di esposizione in modo visibile di un cartello di avviso recante l’informativa per l’utenza dei divieti imposti dal presente atto;
6. L’accertamento del mancato rispetto della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista ai sensi di legge;
7. La recidiva delle condotte di cui è fatto divieto e per le quali è prevista la sanzione di cui al punto 6 dell’ordinanza de quo, determina da parte dell’autorità amministrativa preposta, un provvedimento che miri all’interruzione delle condotte già sanzionate e reiterate, mediante la sospensione dell’attività dai 3 ai 5 giorni a seconda della gravità dei casi;